domande faq dispositivo anti abbandono

Le domande più frequenti sui dispositivi anti abbandono

Ecco le risposte ai dubbi e alle domande più frequenti dei genitori sull’acquisto e utilizzo dei dispositivi anti abbandono

Le domande più frequenti sui dispositivi anti abbandono

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Ecco le risposte ai dubbi e alle domande più frequenti dei genitori sull’acquisto e utilizzo dei dispositivi anti abbandono

Come già approfondito nei precedenti articoli, i dispositivi anti abbandono sono delle apparecchiature collegabili o meno allo smartphone del genitore, che, grazie a particolari sensori, sono in grado di riconoscere se un bambino è presente in auto nel momento in cui il conducente si allontana dal veicolo.

All’interno di questo articolo abbiamo raccolto le domande e i dubbi più frequenti che i genitori si pongono sull’acquisto e utilizzo dei dispositivi anti abbandono.

FAQ dispositivi anti abbandono: le domande più gettonate

Per una migliore comprensione, le domande e le risposte verranno suddivise in base all’argomento in modo da facilitarne la ricerca.

Tematiche generali

Il Parlamento italiano è stato il primo al mondo a redigere una legge per proteggere i bambini dagli abbandoni in auto che, in alcuni casi certificati,  hanno portato a traumi e morti tragiche. La causa principale che porta al verificarsi di queste tragedie è chiamata amnesia dissociativa.

L’amnesia dissociativa è un tipo di amnesia, causato da traumi o stress, che determina l’incapacità di ricordare informazioni personali importanti.

L’amnesia dissociativa riguarda soprattutto soggetti che hanno subito eventi traumatici oppure può essere causata dal forte stress. Le statistiche di casi di abbandono in auto di bambini riguardano sia uomini sia donne.

Conducenti e veicoli obbligati a installare i dispositivi anti abbandono

È necessario avere a bordo del veicolo e utilizzare un dispositivo anti abbandono quando si trasporta un bambino con meno di 4 anni d’età.

L’utilizzo di un dispositivo anti abbandono è obbligatorio per le seguenti categorie di veicoli:

  • Autovetture: veicoli con quattro ruote per il trasporto di persone con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categoria M1 del Codice della strada);
  • Autocarri e camion: veicoli con quattro ruote per il trasporto di merci (categorie N1, N2, N3 del Codice della strada, a seconda della massa massima).

La norma che obbliga all’utilizzo dei dispositivi anti abbandono vale per i veicoli:

  • con targa italiana condotti da residenti in Italia o da residenti all’estero
  • con targa estera guidati da residenti in Italia

Quindi chi è residente all’estero (ad esempio gli italiani iscritti AIRE), se guida in Italia un veicolo con targa estera non ha l’obbligo di installare il dispositivo.

Sì, i dispositivi sono già da tempo in commercio e sono reperibili online e nei negozi specializzati in articoli per l’infanzia.

Caratteristiche tecniche dei dispositivi anti abbandono

Non è prevista l’omologazione per questi prodotti. Sono considerati a norma i dispositivi anti abbandono che sono venduti accompagnati dalla “dichiarazione di conformità” rilasciata dal fabbricante. Con la “dichiarazione di conformità” il fabbricante si assume la responsabilità della rispondenza del dispositivo anti abbandono alle caratteristiche previste dal Decreto.

I dispositivi anti abbandono per rispondere alle caratteristiche indicate dalla legge devono: 

  • Attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni
  • Trasmettere un segnale di conferma di avvenuta attivazione
  • In caso di abbandono, attivarsi con segnali visivi e acustici, o visivi e di vibrazione, e tali segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo

Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una applicazione o tramite Bluetooth per inviare notifiche.

L’autorità di vigilanza preposta è il Ministero dei Trasporti attraverso la Direzione generale motorizzazione.

Con la “dichiarazione di conformità” il fabbricante certifica che il dispositivo non modifica le caratteristiche di omologazione del seggiolino o del veicolo, quindi ciò non è possibile.

Il dispositivo anti abbandono può essere a forma di cuscinetto da mettere sotto il bambino, o una clip da inserire sulla cintura di sicurezza, oppure integrato all’interno del seggiolino auto, e generalmente si collega via Bluetooth allo smartphone del genitore. La maggior parte delle tipologie funziona nel seguente modo: quando la vettura si ferma e il dispositivo percepisce che il bambino è ancora in auto, emette un suono che può essere percepito sia all’interno sia all’esterno del veicolo allo scopo di attirare l’attenzione. In caso non venisse avvertito, il dispositivo procede all’invio di notifiche ai numeri di telefono di emergenza inseriti durante la fase di attivazione.

Al punto G delle caratteristiche funzionali richieste dal Decreto si legge:

  1. g) i dispositivi anti abbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.

“Possono” e quindi non devono farlo necessariamente; pertanto non è espressamente richiesta come obbligatoria questa caratteristica in un dispositivo anti abbandono.

Il produttore deve obbligatoriamente fornire una dichiarazione che attesti la conformità del proprio sistema anti abbandono secondo le caratteristiche tecniche indicate dal testo di legge.

Non è necessario acquistare un nuovo seggiolino o un modello specifico in quanto i dispositivi anti abbandono attualmente sul mercato (come Tata Pad) sono universali e utilizzabili con tutti i seggiolini oggi in commercio 

No, è possibile continuare a usare i dispositivi smart in auto senza alcun problema. E se in famiglia sono presenti più bambini, si possono collegare contemporaneamente più dispositivi associando a ciascuno di loro il nome dei propri piccoli.

I prezzi dei dispositivi variano in base alla loro complessità tecnologica. Possiamo stimare un prezzo minimo di 39 euro circa fino a oltre i 100 euro.

Multe

Dal 6 marzo 2020.

Il precedente termine del 7 novembre 2019 è stato posticipato dall’articolo 52 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 convertito con legge 19 novembre 2019 n.157.

Le sanzioni sono quelle previste dalla Legge (la 117 del primo ottobre 2018 all’articolo 1) che ha modificato il codice della strada (art. 172). Si tratta di multe dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se pagate entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

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