Congedo Parentale

Congedo parentale [Guida Completa]

La guida completa al congedo parentale: cos'è, come funziona e come richiederlo. A cura del nostro autore Paolo Ballanti, Consulente del Lavoro

Congedo parentale [Guida Completa]

Congedo Parentale
La guida completa al congedo parentale: cos'è, come funziona e come richiederlo. A cura del nostro autore Paolo Ballanti, Consulente del Lavoro

Tabella dei Contenuti

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta ai genitori per prendersi cura del bambino nei primi 12 anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali. In pratica, durante questo arco temporale, il lavoratore o la lavoratrice possono assentarsi senza rischiare di perdere il posto di lavoro percependo, inoltre, un’indennità INPS pari al 30% della retribuzione.

Il periodo si definisce di astensione “facoltativa” e si differenzia pertanto dalla maternità obbligatoria, prevista per i due mesi antecedenti ed i tre successivi al parto, in cui la madre è tenuta ad assentarsi dal lavoro percependo un’indennità INPS pari all’80%.

Un ulteriore caso è il congedo parentale straordinario COVID-19, riconosciuto tra il 5 Marzo e il 31 Agosto ai genitori di figli di età non superiore a 12 anni, per un massimo di 30 giorni complessivi nel corso dei quali è riconosciuta un’indennità INPS pari al 50% della retribuzione. Lo vedremo nel dettaglio alla fine di questa guida.

 

Chi può richiedere il congedo parentale?

Il congedo parentale può essere richiesto dai lavoratori o dalle lavoratrici dipendenti aventi un rapporto di lavoro in corso.

Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con un contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino, se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento, che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell’anno successivo. Per gli anni successivi al primo e fino al sesto (per i periodi di congedo indennizzabili) e sino al 12° (per i periodi di congedo fruibili), possono fare richiesta di congedo parentale se sussiste lo status di lavoratore, che prevede l’iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento oppure, nello stesso anno, se le giornate di lavoro sono svolte tutte prima dell’inizio del congedo.

L’indennità di congedo non spetta a:

  • genitori disoccupati o sospesi;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.

A determinate condizioni, anche i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps possono godere del congedo parentale per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore che non abbia compiuto 12 anni di età.

Innanzitutto, è necessario che l’iscrizione alla gestione separata derivi dall’essere gli stessi lavoratori a progetto o categorie assimilate o professionisti, che non percepiscano la pensione né siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

È necessario, inoltre, che i lavoratori possano dimostrare almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 presi come riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità.

Infine, è indispensabile che durante il periodo di fruizione del congedo sia in essere un rapporto di lavoro e che vi sia una effettiva astensione dall’attività lavorativa.

 

Tipologie di congedo parentale in base ai genitori

Il periodo di assenza per congedo parentale non può superare un tetto variabile in base alla presenza o meno di entrambi i genitori. Distinguiamo le ipotesi.

 

Congedo in presenza di entrambi i genitori

Se entrambi i genitori sono presenti possono esserci le seguenti situazioni:

  • Fruizione del congedo da parte della sola madre, periodo massimo 6 mesi, da fruire una volta terminata l’astensione obbligatoria;
  • Fruizione del congedo unicamente dal padre, tetto massimo 6 mesi da godere a partire dalla nascita del figlio, tuttavia se lo stesso si assenta per almeno 3 mesi il limite si alza a 7 mesi;

Fermo restando i limiti individuali sopra, i genitori non possono complessivamente assentarsi per un periodo superiore a 10 mesi elevabili a 11 nel caso in cui il tetto per il padre sia di 7 mesi. 

Prendiamo il caso della famiglia Rossi dove il padre Mario e la madre Tiziana si assentano in congedo parentale facoltativo. I mesi totali di maternità fruiti da Mario sono 5, di conseguenza Tiziana avrà a disposizione 6 mesi, fino a raggiungere il tetto complessivo di 11 mesi. 

Altra ipotesi è quella di Mario che si assenta per 7 mesi lasciando in questo modo a Tiziana altri 4 mesi di congedo. 

 

Congedo in presenza di un solo genitore

In presenza invece di un genitore solo il limite massimo di assenza è fissato in 10 mesi.

La situazione si verifica in caso di: 

  • Morte o grave infermità dell’altro genitore;
  • Abbandono del figlio;
  • Affidamento del figlio ad un solo genitore;
  • Mancato riconoscimento del figlio risultante da un provvedimento formale.

Cosa fare in caso di ingresso del secondo genitore?

In caso di genitore solo con successivo ingresso dell’altro genitore il limite complessivo è 10 mesi, elevati a 11 se il padre si assenta per almeno 3 mesi. La situazione appena citata avviene ad esempio in caso di grave infermità temporanea del secondo genitore. 

Facciamo i seguenti esempi: 

  • Madre sola che ha fruito di 6 mesi, a seguito dell’ingresso del padre questi potrà fruire di non più di 5 mesi di congedo;
  • Padre che ha già fruito di 7 mesi, la madre in virtù del suo ingresso avrà a disposizione 4 mesi. 


Come usufruire del congedo parentale a ore?

La maternità facoltativa può essere fruita anche in modalità oraria in base a quanto previsto dai contratti collettivi (anche aziendali) o, in mancanza di questi, dalla legge. 

In assenza di disposizioni contrattuali, per legge, il godimento a ore è consentito nei limiti della metà dell’orario medio giornaliero applicato nel periodo mensile precedente quello in cui si fruisce del congedo. Per comprendere meglio quanto appena detto facciamo l’esempio di Mario assunto con contratto full-time 40 ore settimanali per 5 giorni. 

Mario si assenta ad Agosto 2020 in virtù del congedo parentale a ore. Il contratto collettivo applicato a Mario non prevede nulla in merito alla maternità oraria, di conseguenza si applica il limite previsto dalla legge (metà dell’orario giornaliero). 

A Luglio 2020 l’orario giornaliero di Mario è sempre stato di 8 ore distribuite su 5 settimane, al lordo di eventuali assenze per ferie, malattia ecc. Di conseguenza ad Agosto questi non potrà fruire di più di 4 ore giornaliere di congedo parentale.

 

Adozioni: come funziona il congedo parentale?

In caso di adozione o affidamento i genitori hanno diritto al congedo parentale nei primi 12 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età. 

In presenza di due o più minori si applica quanto detto per i parti gemellari o plurigemellari, a condizione che i soggetti abbiano fatto ingresso nel nucleo familiare nella medesima data. 

Il periodo indennizzato dall’INPS è pari a 6 mesi da fruire entro i 6 anni dall’ingresso del figlio in famiglia. Ulteriori giorni di congedo sono economicamente coperti se i genitori rispettano i limiti di reddito previsti dalla legge che vedremo nel prossimo paragrafo.


Congedo parentale in base all’età dei bambini

Entro determinati limiti di età del bambino e di reddito dei genitori, le ore di assenza per congedo parentale sono coperte dall’INPS con un apposito trattamento economico, che va a colmare la mancanza di retribuzione a carico dell’azienda trattandosi di periodi in cui il dipendente non lavora.

Tra 0 e 6 anni

Fino al sesto anno di età del bambino (compreso il giorno del compimento del sesto compleanno) spetta l’indennità INPS per un periodo di 6 mesi, da calcolarsi con riferimento a entrambi i genitori. Non è richiesta alcuna ulteriore condizione.

Tra i 6 e gli 8 anni

Nel periodo tra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino i genitori hanno diritto all’indennità INPS fino a raggiungere un massimo di 10 o 11 mesi complessivi (comunque nel rispetto dei limiti individuali sopra citati), tenuto conto naturalmente dei 6 mesi già fruiti. 

Per ottenere l’indennità nella fascia 6 – 8 anni (anche se si tratta dei primi 6 mesi di congedo) è necessario tuttavia rispettare una particolare condizione

Il reddito individuale annuo dell’interessato non dev’essere superiore a 2,5 volte l’importo della pensione minima a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, pari per il 2021 (il valore muta ogni anno) a 515,58 euro mensili per tredici mensilità per un totale di 6.702,54 euro. Il valore dev’essere poi moltiplicato per 2,5 dando come risultato 16.756,35

Di conseguenza il lavoratore / lavoratrice che fruiscono nel 2021 del congedo parentale per i figli di età compresa tra i 6 e gli 8 anni hanno diritto all’indennità INPS se il reddito individuale annuo presunto del 2021 ammonta a non più di 16.756,35 euro.

Il reddito da considerare è quello considerato ai fini fiscali, con esclusione: 

  • Del reddito della casa d’abitazione;
  • Del trattamento di fine rapporto;
  • Dei redditi derivanti da competenze arretrate soggetti a tassazione separata;
  • Dei redditi già tassati alla fonte (ad esempio gli interessi sulle obbligazioni);
  • Dei redditi esenti. 

Eventuali periodi di congedo parentale non fruiti nei primi 6 anni di vita del bambino possono essere goduti nella fascia d’età successiva, ma sempre sottostando ai limiti di reddito citati. 

L’interessato in sede di presentazione della domanda all’INPS dichiara, sotto la propria responsabilità, che i redditi presunti dell’anno in corso (ad esempio il 2021) saranno inferiori alla soglia di 16.756,35 euro. Nel caso in cui i redditi effettivi del 2021 siano superiori al limite, le somme erogate dall’INPS saranno oggetto di recupero in busta paga ad opera del datore di lavoro e da questi restituite all’Istituto di previdenza.

Tra 8 e 12 anni

I genitori di bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni non hanno diritto ad alcun trattamento economico per i giorni di assenza in congedo parentale.

Richiesta congedo parentale: come inoltrare domanda?

Per ottenere il congedo parentale il genitore è tenuto a:

  • Inviare domanda di congedo parentale telematica all’INPS indicando il periodo di assenza; 
  • Comunicare l’assenza al datore di lavoro, secondo le modalità e i tempi definiti dal contratto collettivo applicato e, comunque, con un preavviso di almeno 5 giorni.  

Il genitore che fruisce del congedo parentale in via frazionata e non continuativa, dovrà, per ogni singolo periodo di assenza, inoltrare domanda all’INPS e dare comunicazione al datore di lavoro. 

La pratica all’INPS può essere fatta: 

  • In autonomia, accedendo al portale dell’Istituto se in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE o CNS;
  • Chiamando il Contact center INPS (803 164 da telefono fisso e 06 164 164 da cellulare)
  • Avvalendosi di patronati e intermediari abilitati. 

In caso di grave infermità, il genitore solo che intende fruire del congedo è tenuto a fornire idonea certificazione medica attestante la condizione dell’altro genitore. 

Per le domande di congedo a ore è necessario: 

  • Comunicare l’assenza all’azienda con un preavviso minimo di 2 giorni;
  • Inoltrare domanda all’INPS prima dell’inizio del congedo stesso.

Con riferimento al punto appena citato, l’istanza all’INPS può essere trasmessa anche il giorno stesso di inizio dell’assenza. 

Di seguito sono indicati i passi da compiere su come effettuare la domanda di congedo parentale:

Tata - Congedo Parentale INPS 2020


1. Collegarsi al sito INPS, alla sezione Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti

Tata - INPS Congedo Parentale


2. Selezionare la voce Maternità e congedo parentale lavoratori

Tata - Congedi Parentali


3. Accedere con le proprie credenziali scegliendo una delle modalità previste

Tata - richiesta congedo parentale


4. Effettuare la richiesta di congedo parentale seguendo le istruzioni riportate nella schermata

Calcolo del congedo parentale

L’indennità INPS riconosciuta per i periodi di congedo parentale è pari al 30% della cosiddetta “retribuzione media giornaliera” calcolata prendendo a riferimento il periodo mensile o quadrisettimanale concluso e precedente quello in cui il dipendente si deve assentare. Cerchiamo di comprendere meglio con un esempio. 

Mario si assenta in congedo parentale nel mese di Settembre 2020, di conseguenza per il calcolo della retribuzione media giornaliera dovremo assumere la retribuzione di Agosto 2020. Il valore base da considerare è il “reddito imponibile ai fini INPS”, identificato nel cedolino con denominazioni diverse ad esempio imponibile INPS o “imponibile previdenziale”. 

Ipotizziamo che questo sia pari ad euro 1.850,00. 

A questo si dovrà dividere il valore citato per un coefficiente fisso pari a 26 per gli operai e 30 per gli impiegati. In questo modo si otterrà la retribuzione media giornaliera (RMG):  

1.850,00 / 26 (ipotizzando che Mario sia operaio) = 71,15385. 

Del valore appena determinato dovremo assumere il 30% equivalente a 21,34616. 

L’ultimo passaggio è moltiplicare 21,34616 per i giorni di assenza in congedo parentale. 

In particolare sono coperte tutte le giornate ad eccezione di: 

  • Domeniche e festivi per gli operai;
  • Festività cadenti di Domenica per gli impiegati. 

Ipotizziamo che Mario si sia assentato dall’1 al 20 Settembre. Saranno quindi 17 i giorni coperti da indennità (abbiamo escluso le Domeniche). 

Il trattamento INPS sarà pertanto pari a:  21,34616 * 17 = 362,88 euro

Dal valore appena ottenuto dovranno essere prelevati gli importi a titolo di tassazione IRPEF che nel nostro esempio ipotizziamo pari al 23% equivalenti a 83,46 euro. 

Di conseguenza l’indennità netta erogata a Mario sarà pari a 362,88 – 83,46 = 279,42 euro.

Congedo parentale straordinario

Il congedo parentale straordinario, o congedo parentale covid, è un periodo di assenza dal lavoro retribuito dall’INPS, di durata non superiore a 30 giorni introdotto dal Decreto “Cura Italia” a seguito del diffondersi del virus SARS-COV-2, spettante ai genitori di figli di età non superiore a 12 anni che siano: 

  • Lavoratori dipendenti del settore privato; 
  • Collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (che non siano anche lavoratori dipendenti o pensionati);
  • Lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • Dipendenti pubblici. 

Possono assentarsi dal lavoro per 30 giorni (ma senza retribuzione) i dipendenti privati genitori di figli di età compresa tra 12 e 16 anni. 

Il congedo straordinario (retribuito dall’INPS) spetta, senza alcun limite di età, ai genitori di figli affetti da handicap grave e iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 

È opportuno aggiungere che i trenta giorni sono complessivi per entrambi i genitori. Di conseguenza se il genitore A gode di 25 giorni di congedo al genitore B ne restano 5. 

Il periodo di assenza è riconosciuto eccezionalmente per il periodo compreso tra il 5 Marzo e il 31 Agosto 2020 al fine di venire incontro alle esigenze dei lavoratori durante le settimane di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, decise dal governo a seguito dell’emergenza COVID-19.


Il congedo parentale straordinario si differenzia dai normali trattamenti previsti dalla normativa a sostegno di lavoratrici o lavoratori in maternità, riconosciuti con lo scopo di conciliare le esigenze lavorative con la cura e la custodia dei figli nei primi anni di vita, ovvero: 

  • Maternità obbligatoria;
  • Congedo parentale;
  • Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore;
  • Permessi per allattamento. 

In particolare, il congedo parentale straordinario si differenzia da quello ordinario sia per la durata dell’astensione (30 giorni per il congedo COVID-19, 11 mesi per il congedo ordinario) che per il trattamento economico spettante (retribuzione a carico dell’INPS pari al 50% della paga normale per il congedo parentale straordinario contro il 30% di quello ordinario, se trattasi di lavoratori dipendenti privati).

Come funziona il congedo parentale straordinario ?

Il congedo parentale straordinario è un periodo di 30 giorni, continuativi o frazionati, in cui il soggetto può assentarsi dal lavoro. Gli effetti sulla busta paga cambiano a seconda del richiedente. 

I lavoratori dipendenti del settore privato genitori di figli di età non superiore a 12 anni (senza limiti di età invece per i figli con handicap grave) possono assentarsi dal lavoro ed essere comunque retribuiti da parte dell’INPS. Il datore di lavoro anticipa in busta paga per conto dell’INPS la retribuzione prevista per i giorni di assenza per congedo straordinario: sarà poi l’azienda a recuperare dall’INPS quanto anticipato. 

Tuttavia, il compenso per i giorni di assenza non è pari alla normale retribuzione, ma al 50% della stessa, calcolato prendendo a riferimento la busta paga del mese precedente a quello in cui si fruisce del congedo. In particolare è necessario individuare la “retribuzione lorda mensile” (quindi l’importo della paga senza le trattenute per contributi INPS e tasse) indicata in un apposito riquadro del cedolino in alto a destra, di norma identificato con “retribuzione mensile” o “retribuzione lorda mensile”.

Congedo parentale straordinario retribuzione - Tata

Chi può chiedere il congedo parentale straordinario?

Possono chiedere il congedo straordinario: 

  • Dipendenti di imprese private;
  • Dipendenti pubblici;
  • Soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
  • Lavoratori autonomi iscritti all’INPS. 

Le principali differenze tra i diversi destinatari riguardano: 

  • Tipologia di congedo;
  • Ammontare dell’indennità; 
  • Procedura di richiesta. 

In particolare, i lavoratori dipendenti del settore privato si differenziano dalle altre categorie in quanto gli spetta: 

  • Un congedo retribuito dall’INPS per chi ha figli fino a 12 anni di età;
  • Un congedo non retribuito per chi ha figli di età compresa tra 12 e 16 anni. 

Per quanto riguarda invece i dipendenti pubblici, questi sono l’unica categoria che deve presentare la domanda di congedo non all’INPS bensì all’amministrazione di appartenenza.

Non possono richiedere il congedo parentale straordinario coloro che: 

  • Usufruiscono del bonus baby sitter;
  • Se il beneficiario del congedo o altro componente del nucleo familiare è destinatario di ammortizzatori sociali (ad esempio Cassa integrazione) o altri strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • Hanno l’altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

Rispetto alla regola generale sulla compatibilità con il bonus baby sitter, l’INPS ha recentemente consentito di chiedere metà congedo (15 giorni) e in un secondo tempo metà bonus. Possibilità quest’ultima non concessa a chi fa richiesta di congedo per più di 15 giorni. 

Come comportarsi nel caso in cui il genitore non sia più in Cassa integrazione? Applicando anche ai congedi quanto l’INPS ha affermato rispetto al bonus baby sitter (pagina 4 della circolare n. 73/2020) non è consentito fruire del congedo nelle stesse giornate in cui si è in CIG. 

Sempre sul rapporto tra Cassa Integrazione e congedo parentale straordinario l’INPS ha affermato che l’incompatibilità tra i due eventi c’è solo con riferimento alla CIG a zero ore, quella cioè in cui il dipendente non presta nemmeno un’ora di lavoro nella settimana o nel mese interessato. È invece possibile chiedere il congedo mentre si è in Cassa ad orario ridotto, quando cioè si alternano giorni di ammortizzatore a periodi lavorati. Per capire meglio: 

  • Lunedì, CIG;
  • Martedì, congedo COVID-19;
  • Mercoledì, CIG; 
  • Giovedì, lavoro;
  • Venerdì, congedo COVID-19. 

Come effettuare domanda per il congedo parentale straordinario?

Eccezion fatta per i dipendenti pubblici, gli altri soggetti destinatari del congedo sono tenuti a presentare domanda all’INPS prima di assentarsi dal lavoro. 

In realtà, non devono presentare domanda all’INPS i lavoratori dipendenti privati che fruiscono del congedo non retribuito perché genitori di figli tra i 12 e i 16 anni. Per questi è sufficiente inoltrare richiesta al datore di lavoro. I dipendenti genitori di figli fino a 12 anni di età devono, invece, presentare domanda all’INPS e al datore di lavoro. 

Per inoltrare domanda all’Istituto è sufficiente collegarsi al portale telematico www.inps.it – sezione “Prestazioni e servizi” – “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”. 

Congedo Parentale Straordinario INPS - Tata


L’accesso è consentito agli utenti muniti, in alternativa, di credenziali: 

  • PIN; 
  • SPID;
  • CIE; 
  • CNS. 

Coloro che sono in possesso di una delle credenziali citate possono anche inoltrare richiesta di congedo chiamando il contact center INPS ai numeri 803 164 (da rete fissa) e 06 164 164 (da rete mobile). Per chi è privo delle utenze di accesso la domanda può essere inoltrata all’Istituto rivolgendosi a patronati e intermediari abilitati. 

Se si opera sul portale INPS in autonomia, una volta effettuato l’accesso si dovrà selezionare nel menù a sinistra “acquisizione domanda” e successivamente “congedo parentale”. Immediatamente si aprono tre opzioni a seconda della categoria di appartenenza: 

  • Dipendenti;
  • Autonomi;
  • Gestione separata. 

Cliccando su una delle tre scelte si apre la domanda di congedo.

Congedo Covid INPS come fare domande - Tata


Dopo aver verificato e inserito i propri dati anagrafici e di contatto (cellulare / telefono e indirizzo mail) si dovranno indicare i riferimenti dell’altro genitore e, in caso di lavoratore dipendente, la matricola INPS dell’azienda presso cui quest’ultimo lavora. 

Il passaggio successivo è quello di selezionare l’opzione “Richiesta per congedo COVID-19” ed eventualmente rispondere “si” alla domanda sull’esistenza di un figlio portatore di handicap grave per cui si chiede la prestazione senza limiti di età.

Successivamente il portale chiede il periodo di fruizione del congedo e i dati del minore. 

Una volta completata la domanda l’INPS comunicherà al richiedente l’esito dell’istruttoria attraverso i mezzi di comunicazione indicati in sede di richiesta (cellulare ed indirizzo mail). 

Per quanto riguarda, invece, la richiesta al datore di lavoro si applica la normativa sul congedo parentale ordinario la quale prevede un preavviso di almeno 5 giorni, eccezion fatta per i casi di oggettiva impossibilità nel rispettarlo. Tuttavia, è bene informarsi e leggere cosa prevede il contratto collettivo applicato, dal momento che quest’ultimo può disporre un termine di preavviso superiore ai 5 giorni. Per capire quale contratto collettivo regola il proprio rapporto di lavoro si può consultare il contratto di assunzione o il cedolino paga dove, di norma, l’informazione è collocata nella parte alta del documento.

Calcolo importo del congedo straordinario

Il calcolo dell’indennità a carico INPS avviene con modalità differenti a seconda che riguardino lavoratori dipendenti privati, autonomi o collaboratori iscritti alla Gestione separata.

Ipotizziamo il caso di un dipendente che usufruisce del congedo nel mese di Aprile 2020. La retribuzione lorda mensile del mese precedente (Marzo 2020) è pari ad euro 1.850,00. A questo punto si dovrà dividere 1.850 euro per 26 o 30 a seconda che si tratti di operaio o impiegato / quadro. 

Assumiamo che sia operaio:  1.850 / 26 = 71,15

Il valore che abbiamo ottenuto è la “retribuzione media giornaliera”. Dal momento che l’INPS si fa carico dei giorni di assenza in misura pari al 50% della retribuzione media giornaliera si dovrà operare il seguente calcolo: 71,15 * 50% = 35,58 .

Quello ottenuto è l’ammontare della retribuzione che spetta al dipendente per un giorno di assenza. 

Il soggetto in questione ad Aprile si è assentato per cinque giorni, di conseguenza gli spetterà un’indennità pari a 35,58 (valore giornaliero) * 5 = 177,90 euro. 

È opportuno ricordare che nel caso di dipendente genitore di figlio di età compresa tra i 12 e i 16 anni di età i giorni di congedo non sono retribuiti. Di conseguenza, l’interessato ha diritto ad assentarsi dal lavoro (previa comunicazione al datore di lavoro), ma senza ricevere alcun compenso sia dall’INPS che dall’azienda. 

Di norma, l’indennità viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’Istituto, eccezion fatta per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, che riguardano, tra gli altri, gli operai agricoli o i dipendenti di aziende in fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali. Nei casi di pagamento diretto è l’Istituto ad accreditare al lavoratore l’importo dell’indennità, senza alcun coinvolgimento dell’azienda.

Congedo parentale straordinario per lavoratori autonomi

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, questi hanno diritto ad un’indennità di importo differente rispetto a dipendenti pubblici e privati. 

Nello specifico, il trattamento è pari al 50% di un 1/365º della retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità, pari a quanto percepito dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’inizio del congedo. Cerchiamo di comprendere meglio con un esempio. 

Una collaboratrice si assenta in congedo straordinario dal 1 Giugno 2020. Questa ha percepito nel periodo 1 Giugno 2019 – 31 Maggio 2020 compensi pari a 15.000 euro. Su questa somma sono stati calcolati i contributi a carico della collaboratrice e quelli a carico del committente. A questo punto, i 15.000 euro dovranno essere divisi per 365, dando come risultato 41,10 euro. Ultimi passaggio è calcolare il 50% di 41,10 euro (20,55 euro) e si ottiene l’importo giornaliero dell’indennità per il periodo di congedo straordinario. Ciò significa che se la collaboratrice si è assentata per 8 giorni avrà diritto ad un’indennità INPS pari a 20,55 * 8 = 164,40 euro.

Come si calcolano i giorni?

Pur in assenza di chiarimenti nelle circolari o messaggi INPS, lo stesso Istituto ha confermato tramite la pagina Facebook “INPS per la Famiglia” che il conteggio dei giorni di congedo straordinario avviene con le stesse modalità previste per quello ordinario

Per calcolare i giorni di congedo goduti si applicano quindi le stesse regole previste per la maternità facoltativa (o congedo parentale). In particolare, se il dipendente si assenta in congedo parentale straordinario per due settimane continuative (senza alcuna ripresa del lavoro) il Sabato e la Domenica tra la prima e la seconda settimana si considerano ai fini del limite delle 30 giornate. 

Prendiamo il caso di Caio che si assenta dal lavoro dal giorno Lunedì 8 Giugno 2020 al giorno Mercoledì 17 Giugno 2020. Il suo orario di lavoro prevede 5 giornate lavorative dal Lunedì al Venerdì. Nei confronti di Caio i giorni di congedo goduti saranno: 

  • Settimana 8 Giugno / 14 Giugno, 7 giorni; 
  • Settimana 15 Giugno / 17 Giugno, 3 giorni. 

Di conseguenza, si considerano nel calcolo dei giorni di congedo anche Sabato 13 e Domenica 14 Giugno 2020, per un totale di 10 giornate. 

Discorso diverso se Caio fosse tornato al lavoro Lunedì 15 Giugno. In questo caso, verificandosi una ripresa effettiva del lavoro non si conteggiano come congedo straordinario le giornate Sabato 13 e Domenica 14 Giugno. 

Sono indennizzabili dall’INPS tutte le giornate di assenza ad eccezione di: 

  • Domeniche e giorni festivi se trattasi di operai; 
  • Festività cadenti di domenica per gli impiegati. 

Discorso diverso per i periodi “frazionati” quelli in cui si alternano giorni di congedo e di lavoro. In questi casi si considerano Sabati, Domeniche e festivi solo se non c’è una ripresa effettiva del lavoro. Questo significa che:

  • Settimana 1, congedo COVID-19 dal Lunedì al Venerdì;
  • Settimana 2, Lunedì assente in congedo e Martedì presente al lavoro. 

Il Sabato e la Domenica tra settimana 1 e 2 sono indennizzati e si considerano nel conteggio delle 30 giornate. 

Altro esempio: 

  • Settimana 1, congedo COVID-19 dal Lunedì al Venerdì; 
  • Settimana 2, dal Lunedì al Mercoledì il dipendente è stato assente in ferie / malattia. 

Il Sabato e la Domenica tra settimana 1 e 2 sono indennizzati e computati ai fini del limite delle 30 giornate. 

Vediamo quest’altra ipotesi:  

  • Settimana 1, congedo COVID-19;
  • Settimana 2, assente in ferie / malattia o altro evento;
  • Settimana 3, assente in ferie / malattia o altro evento;
  • Settimana 4, congedo COVID-19. 

Si considerano ai fini del limite delle 30 giornate e sono indennizzabili i Sabati e le Domeniche tra:  

  • Settimana 1 e settimana 2; 
  • Settimana 3 e settimana 4. 

Il motivo? Per regola generale se i giorni di congedo sono frazionati perché inframmezzati da ferie, permessi, malattia o altro tipo di astensione dal lavoro i Sabati, le Domeniche e i festivi cadenti nel periodo di assenza non sono indennizzabili né computabili ai fini dei limiti di legge. 

L’INPS ha precisato nella circolare n. 45/2020 che: 

  • I giorni di congedo COVID-19 non sono frazionabili ad ore, ma fruibili solo a giornate intere; 
  • I giorni di assenza COVID-19 non vengono considerati nel conteggio del limite massimo per il ricorso al congedo parentale ordinario;
  • Possono accedere al congedo straordinario anche coloro che hanno già esaurito i periodi di maternità facoltativa. 

Infine preme specificare che si considera: 

  • Periodo continuativo, un arco di tempo in cui il dipendente si assenta ininterrottamente dal lavoro fino a raggiungere il limite massimo di 30 giornate;
  • Periodo frazionato, dove a giorni di congedo se ne alternano altri di lavoro o assenza ad altro titolo (malattia, infortunio, ferie, permessi solo per citare alcuni esempi). 

È da precisare, inoltre, che la prima formulazione del congedo straordinario ad opera del Decreto “Cura Italia” prevedeva 15 giornate complessive di assenza, elevate poi alle 30 attuali dal Decreto “Rilancio”. I dipendenti che in virtù del “Cura Italia” hanno usufruito di tutte e 15 le giornate possono ora inoltrare all’INPS la richiesta per ottenere altre 15 giornate fino a raggiungere il limite complessivo di 30. 

Cosa accade invece a coloro che già avevano presentato all’INPS domanda per il congedo parentale “ordinario”? Come chiarisce la circolare n. 45 del 25 Marzo 2020, i giorni di astensione facoltativa goduti nel periodo di chiusura delle scuole vengono considerati d’ufficio come congedo straordinario COVID-19 e l’interessato non deve ripresentare una nuova richiesta. Il lasso temporale interessato è quello decorrente dal 5 Marzo fino al 31 Agosto 2020. 

Potranno altresì accedere al congedo COVID-19 i genitori che abbiano già esaurito i giorni di maternità facoltativa. Ricordiamo infine che le 30 giornate di assenza straordinaria dovranno necessariamente interessare il periodo 5 Marzo – 31 Agosto 2020.

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