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Legge Salva Bebè: la normativa sui dispositivi anti abbandono

La legge salva bebè è la normativa che regola l’utilizzo dei dispositivi anti abbandono per i bambini da 0 a 4 anni. In cosa consiste l’obbligo?

Legge Salva Bebè: la normativa sui dispositivi anti abbandono

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La legge salva bebè è la normativa che regola l’utilizzo dei dispositivi anti abbandono per i bambini da 0 a 4 anni. In cosa consiste l’obbligo?

La legge salva bebè è entrata in vigore effettivo il 6 marzo 2020. Si tratta della prima legge al mondo a imporre l’obbligo per gli automobilisti, che trasportano in auto bambini da 0 a 4 anni, di possedere un dispositivo in grado di segnalare la presenza del piccolo all’interno del veicolo.

Questa legge è conosciuta anche come
legge anti abbandono bambini e ha introdotto l’obbligo di installazione nel veicolo di un dispositivo anti abbandono. Lo scopo è di evitare i casi in cui i bambini vengono dimenticati o lasciati in auto con il possibile rischio di gravi e irrimediabili conseguenze.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 12 ottobre 2018 e ha introdotto la Legge 1° ottobre 2018, n. 117 recante “Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi”.

Di seguito viene approfondito cosa prevede la normativa sui dispositivi anti abbandono e quali sono le sanzioni previste.

Cosa prevede la legge salva bebè?

La legge salva bebè riporta testualmente:

Comma 1-Bis . «Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a 4 anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

La norma è applicabile a tutti i veicoli con:

  • Targa italiana condotta da residenti in Italia o da residenti all’estero
  • Targa estera su un veicolo guidato da residenti in Italia

Quindi, chi è residente all’estero e si trova a guidare in Italia con una targa estera non ha l’obbligo di installare un dispositivo anti abbandono.

La legge prevede, inoltre, che i dispositivi anti abbandono possano essere di tre tipologie:

  • integrati nel seggiolino auto
  • una dotazione di base o un optional del veicolo
  • indipendenti sia dal seggiolino auto sia dal veicolo

Per sapere di più riguardo le tipologie di dispositivi anti abbandono, consigliamo di leggere la nostra guida dedicata:

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Quali caratteristiche deve avere il dispositivo anti abbandono secondo la legge?

A seguito della pubblicazione del regolamento operativo, adottato con decreto n.122/2019 (o “decreto seggiolino”) che precisa i requisiti tecnici di cui i dispositivi anti abbandono devono essere dotati per essere considerati a norma di legge, sono sorte molte domande a cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha cercato di fornire risposta.

Sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è indicato, infatti, che detti dispositivi di sicurezza «devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. Inoltre, è possibile che seggiolini e dispositivi anti abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche».

La definizione sembra abbastanza chiara, ma potrebbe essere interpretata in modo contraddittorio perché all’interno dell’allegato A, punto 1.b, del Decreto n.122/2019 si legge che «il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente senza ulteriori azioni da parte del conducente». Per questo si è ritenuto che alcuni prodotti immessi sul mercato potrebbero non essere a norma, riferendosi in modo particolare a quei dispositivi che richiedono un intervento attivo da parte del conducente, ossia la necessità di attivare il Bluetooth sul cellulare, che potrebbe rimanere disattivato.

Per ovviare a questa possibile contraddizione, i tecnici di Tata Pad hanno studiato a fondo la tecnologia e creato una soluzione: Tata Pad è l’unico dispositivo anti abbandono attualmente presente sul mercato che emette un suono intermittente in caso non riesca a collegarsi allo smartphone perché il Bluetooth è disattivato.

Un altro dubbio riguarda l’omologazione del seggiolino auto e del veicolo. Secondo quanto previsto dalla normativa per l’omologazione, sul seggiolino auto non potrebbe essere installato alcun dispositivo che ne alteri le caratteristiche, situazione che potrebbe verificarsi con l’utilizzo dei dispositivi anti abbandono sui seggiolini omologati secondo la normativa ECE R129, che classifica i seggiolini in base all’altezza dell’infante. In tal caso, infatti, un dispositivo anti abbandono posizionato sulla seduta potrebbe alzarla e alterare le caratteristiche di sicurezza.

Per ovviare a questa possibilità, i tecnici di Tata Pad hanno effettuato diversi crash test con seggiolini ECE R129. Tutti i crash test hanno avuto esito positivo, ovvero è risultato che Tata Pad non altera la sicurezza del seggiolino.

A tal fine, è presente un “Rapporto di prova” eseguito presso l’ente certificatore deputato ai crash test del seggiolino.

Riassumendo, in base alla legge, ogni dispositivo anti abbandono deve:

  • Segnalare la presenza a bordo di un bambino di età inferiore ai 4 anni a chi è alla guida del veicolo
  • Attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza la necessità di intervento da parte del conducente
  • Confermare l’avvenuta attivazione a chi guida l’auto
  • In caso di allarme, il dispositivo deve essere in grado di attirare immediatamente l’attenzione del conducente attraverso segnali acustici, visivi o aptici, che possono essere percepiti sia all’interno sia all’esterno del veicolo
  • Essere in grado di attivare un sistema di comunicazione automatico per l’invio tramite rete mobile senza fili di messaggi o chiamate ad almeno tre numeri di telefono differenti

Che cos’è un feedback aptico?

Un feedback aptico è, ad esempio, ciò che fa vibrare un dispositivo quando viene premuto uno dei tasti funzione, quelli posti sulla parte bassa dello schermo (“indietro”, “home” e “menu” per Android). Un altro esempio è Il feedback aptico del controller di gioco che viene fatto vibrare quando succede qualcosa nel gioco stesso, per esempio quando si viene colpiti, si sbatte contro una parete o si perde una vita.

Quali sono le sanzioni per chi non utilizza il dispositivo anti abbandono?

Le sanzioni sono regolamentate dall’articolo 1 della legge 117 del 1 ottobre 2018 e dovranno essere pagate dal conducente dell’auto o dall’adulto in quel momento responsabile per il bimbo a bordo.

Chiunque non rispetti l’obbligo di utilizzo del dispositivo anti abbandono quando trasporta un bambino fino a 4 anni di età è sanzionabile con una multa da 81 a 326 Euro.

In caso di recidiva entro due anni, è prevista in aggiunta anche la sospensione della patente da 15 a 60 giorni.

Da quando parte l’obbligo della legge sui dispositivi anti abbandono?

L’obbligo era previsto a partire dal 1 Luglio 2019, tuttavia è slittato all’inverno 2019. Questo ritardo è stato dovuto alla mancanza di un decreto attuativo che ha il compito di definire i requisiti che i prodotti devono rispettare per essere a norma.

Il decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2019 ed è entrato in vigore 15 giorni dopo, il 7 novembre del 2019 (ai sensi dell’art. 10 delle preleggi).

Le sanzioni, invece, sono diventate effettive dal 6 Marzo 2020.

Per maggiore chiarezza ripercorriamo l’iter burocratico dell’entrata in vigore della legge salva bebè:

  • 12 Ottobre 2018 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge salva bebè
  • 21 Gennaio 2019 – La bozza del decreto legge del MIT è stata inviata alla Commissione europea ed è iniziato il periodo di consultazione pubblica
  • 23 Aprile 2019 – Fine del periodo di consultazione pubblica
  • 24 Aprile 2019 – Periodo di consultazione prorogato a seguito dell’invio della Commissione europea di un “parere circostanziato” privato, volto a chiarire alcuni aspetti del decreto
  • 22 Luglio 2019 – Fine del nuovo periodo di consultazione pubblica: l’Italia deve fornire la sua posizione formale sui punti sollevati dalla Commissione Europea
  • 23 Ottobre 2019 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale decreto attuativo da parte del MIT
  • 7 Novembre 2019  – Entrata in vigore della legge sui dispositivi anti abbandono
  • 6 Marzo 2020 – Inizio dell’attuazione delle sanzioni previste dalla legge
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